La morte presunta del Diritto del Lavoro

diritto-del-lavoro-vivimediaMILANO. A Milano, il 17 giugno 2015, si è svolto l’annuale Convegno nazionale dell’associazione degli avvocati giuslavoristi italiani.
Oltre a essere stata occasione per una ricognizione organica sul Jobs Act, materia che purtroppo si presenta ancora con molti lati oscuri, al convegno hanno preso parte massimi esponenti del diritto del lavoro provenienti da Germania, Grecia, Belgio, Lussemburgo, Stati Uniti, Grecia, Regno Unito, Danimarca, Francia, Spagna, col fine di riferire il contesto normativo in cui operano.
Toccheremo la maggior parte dei punti salienti di questo evento, al fine di dimostrare che si può ancora avere fiducia nel lavoro e soprattutto nel Diritto del Lavoro, materia che a detta di molti sta ‘morendo’.
Partiremo quindi col confrontare la disciplina del DDL in Germania e in Grecia, in questo momento potrebbe sembrare impensabile, invece, come detto dai colleghi stranieri, le differenze sembrano essere minime.
E’ emerso che entrambi i paesi vantano ancora la ‘reintegrazione’ per i licenziamenti per motivi economici; a questo punto è legittimo chiedersi come è possibile che in due sistemi cosi diversi e distanti tra loro quali Germania (considerata l’economia attualmente più solida del mercato) e Grecia (ormai sull’orlo del baratro) la tutela reintegratoria sia rimasta intatta e ,citando l’avvocato tedesco: ‘La signora Merkel non ha intenzione di cambiare la legge’.
Una prima risposta ci viene dal fatto che non è la sanzione (nel nostro caso la reintegrazione) a pregiudicare le dinamiche del mercato del lavoro. Risposte più concrete vanno, infatti, ricercate in altri fattori, quali il costi del lavoro o nella concorrenza dei mercati esteri che molte volte si fonda sul dumping sociale e ambientale che si traduce in mancato rispetto delle normative in tema di sicurezza, diritti del lavoratore e tutela ambientale al fine di tagliare i costi e riuscire a vendere a prezzi più bassi di quelli del mercato distruggendo, così, le imprese esportatrici ubicate in paesi dove la legislazione è più rigida.
A tal proposito il nostro legislatore sembra aver sposato la teoria del ‘firing cost(termine usato negli Stati Uniti per descrivere il licenziamento) come risulta dalla relazione tecnica presentata insieme al decreto contenente lo schema a tutele crescenti, col fine di tutelare il datore di lavoro, ormai quasi dimenticato dalle ultime riforme, in caso di licenziamento.
Tali interventi sono volti a scardinare principi che sembravano ormai intangibili, fermo restando tendono a garantire, in concomitanza con i principi costituzionali, sia la libera iniziativa economica imprenditoriale che la tutela per la dignità dei lavoratori.
Non dobbiamo infatti dimenticare che tutti noi, prima o poi, ci troveremo a stipulare un qualsiasi contratto di lavoro, sia esso di apprendistato, a termine, autonomo o subordinato.
Possiamo concludere dicendo che il diritto del lavoro non è morto, in quanto sta cambiando così come è cambiato in passato e cosi come cambierà ancora sulla spinta delle istanze dei diretti interessati. (Alberto Falcone)


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