I registri dello Stato Civile dopo il concilio di Trento del XVI secolo
Con l’arrivo di Napoleone Bonaparte nel Regno di Napoli (1805-1815) venne introdotto il cosiddetto Codice Napoleonico, entrato in vigore in Francia il 21 Marzo 1804, che aveva lo scopo di porre fine alla complessa tradizione giuridica dell’Ancien regime (antico regime).
Il Codice era articolato in un titolo preliminare e tre libri dedicati rispettivamente alle persone, ai beni e alla proprietà.
In esecuzione delle disposizioni stabilite dal Codice Napoleonico, relative ai diritti della persona e della famiglia e, in particolare, agli atti dello Stato Civile, il 29 Ottobre 1808 venne emanato nel Regno di Napoli, dal regnante del tempo, Gioacchino Murat, cognato di Napoleone Bonaparte, il Decreto di istituzione dello Stato Civile.
In ogni Comune vennero predisposti tre differenti registri:
a) uno per le nascite e le adozioni;
b) uno per i matrimoni;
c) uno per gli atti di morte,
ogni atto veniva trascritto gratuitamente, mentre venne fissata la tariffa di un carlino per l’estrazione di copia dal registro.
Ciascun registro veniva compilato in doppia copia, una custodita presso l’Archivio Comunale l’altra, alla fine di ogni anno, veniva inviata al Tribunale della Provincia ed è proprio questa seconda copia che ancor oggi è conservata presso l’Archivio di Stato, presso le rispettive province del Mezzogiorno d’Italia, ex Regno di Napoli e/o Regno delle Due Sicilie.
Prima del Codice Napoleonico, le nascite, i matrimoni e le morti venivano annotate in distinti registri tenuti dai Parroci, presso le rispettive parrocchie, istituiti ad esito del Concilio di Trento tenutosi dal 1545 al 1563, che non durò affatto 18 anni, ma solo 4, i restati 14 anni furono periodiche interruzioni.
Prima dell’istituzione di detti registri, ancor oggi consultabili presso gli Archivi Parrocchiali di tutto il mondo cattolico cristiano, le nascite, i matrimoni e le morti non veniva annotate in alcuna scrittura.
E’ con l’entrata in vigore del Codice Napoleonico che gli atti di nascita, matrimonio e morte venivano e vengono provati esclusivamente con certificati estratti da detti Registri, mentre per l’epoca precedente, come abbiamo detto, facevano e fanno fede le annotazioni nei Registri Parrocchiali, ma attestavano, come attestano, la sola amministrazione dei Sacramenti e degli Atti Religiosi, secondo quanto previsto dalla Chiesa cattolica; il matrimonio religioso non poteva, come oggi non può essere celebrato se non dopo quello civile, officiato dall’Ufficiale di Stato Civile e qui vi è una novità risalente all’anno 2000!
Col Decreto del Presidente della Repubblica del 3 Novembre 2000, n. 396, a officiare il matrimonio civile può essere un qualunque cittadino che abbia i requisiti per l’elezione a consigliere.
E’ bene sapere che l’istituto dell’elezione a consigliere trova applicazione nei riguardi di coloro che siano stati condannati, senza sentenza passata in giudicato, per alcuni gravi delitti connessi al fenomeno mafioso o al traffico d’armi e droga, alcuni delitti dei pubblici ufficiali, reati commessi con abuso di potere o in violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, che siano stati comunque condannati, definitivamente, per uno stesso reato non colposo a pena non inferiore a due anni, oppure che siano stati colpiti da misure definitive di prevenzione inerenti a pericolosità di tipo mafioso.
Per concludere ricordiamo che lo Stato Civile fu istituito nel Mezzogiorno d’Italia, ex Regno di Napoli e/o Regno delle Due Sicilie, da Gioacchino Murat, cognato di Napoleone Bonaparte, sul trono napoletano dal 1808 al 1815, in applicazione, appunto, del Codice Napoleonico e collegati Decreti del 22 e del 29 Ottobre 1808.
Allo spirare del decennio francese (1805 – 1815) fu Ferdinando I di Borbone, Re delle Due Sicilie, ad ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile di prendere nota dei battesimi e delle benedizioni nuziali dietro presentazione dei certificati che i Parroci erano tenuti ad inviare alle rispettive Sezioni Municipali; allo stato i Parroci, affinché si provveda alle annotazioni nei Registri dello Stato Civile, trasmettono solamente i certificati di avvenuto matrimonio religioso.
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